Questo progetto di legge ha come finalità quella di disciplinare attività produttive e commerciali non regolamentate, adeguandosi alla Direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come Direttiva Bolkestein.
La Direttiva Bolkestein ha come principale obiettivo quello di facilitare la circolazione di servizi all’interno dell’Unione Europea eliminando gli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libertà di circolazione dei servizi. A bilanciamento di questa Direttiva e del D.Lgs. 59/2010, sono definiti una serie di motivi imperativi di interesse generale (pubblico interesse, ordine
pubblico, sicurezza pubblica, sanità pubblica, tutela dei consumatori…) che consentono al legislatore di limitare talune libertà laddove sussistano situazioni in contrasto con questi principi. Per quanto compete le materie di interesse regionale è compito del Consiglio Regionale andare a legiferare risolvendo le situazioni critiche che sono emerse negli ultimi anni a seguito dell’apertura di attività da parte di cittadini non italiani. Oltre ad andare a regolamentare settori fisiologicamente in evoluzione come ad esempio il commercio ambulante, piuttosto che gli estetisti ed i parrucchieri questa legge mira a disciplinare attività come i “centri massaggi orientali” che attualmente non sono regolamentati da leggi chiare. Va evidenziata inoltre, la facoltà per i singoli Comuni di intervenire nelle specifiche situazioni in contrasto con i motivi imperativi di interesse generale.
La normativa, per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, prevede fra le altre cose la possibilità per i Comuni di evitare l’addensamento di negozi extracomunitari nella medesima zona; la finalità è quella di impedire la creazione di “quartieri ghetto” che causano preoccupazione nella popolazione italiana e rendono oggettivamente difficile l’integrazione degli stranieri all’interno della società civile.
Per l’avviamento di una nuova attività nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sarà necessario, fra gli altri requisiti previsti attualmente dalla legge, non solo l’iscrizione all’INPS per almeno due anni, ma anche la certificazione del regolare versamento contributivo pari all’importo dell’assegno sociale (circa 417 Euro mensili). L’attuale legge consente infatti di far collaborare all’interno della propria attività dei coadiutori familiari – pratica diffusa soprattutto tra gli extracomunitari – iscrivendoli semplicemente all’INPS senza pagarne i contributi. Accade quindi che questi, dopo due anni di attività, conseguano i requisiti per poter aprire la propria attività di somministrazione di alimenti e bevande; per mettere un freno a questo malcostume si rende necessario pertanto restringere le condizioni di ottenimento dei requisiti: se si è realmente lavorato, è corretto che si dichiari un importo di reddito minimo, anche nella prospettiva di far emergere il lavoro sommerso. A difesa dei consumatori italiani inoltre, gli stranieri che decideranno di avviare attività commerciali per la somministrazione di bevande e alimenti dovranno dimostrare di essere in grado di parlare e comprendere l’italiano e avranno l’obbligo di esporre le indicazioni sui prodotti in lingua italiana.
Tali accorgimento si rendono necessari per una corretta informazione del cliente che deve trovarsi nelle condizioni di conoscere il più possibile in merito alla provenienza e alla natura del prodotto, il tutto da sommare ad un sistema di controllo sanitario più severo, per evitare che si ripetano episodi concernenti la somministrazione di prodotti di provenienza incerta o conservati in cattive condizioni. Non sono nuovi infatti casi di gravi intossicazioni dovute alle scarse condizioni igieniche o alla vendita di prodotti avariati provenienti da Paesi dove le normative sanitarie in materia sono particolarmente permissive o peggio inesistenti. I fatti di cronaca mostrano come il problema sia reale e non sottovalutabile. Vi è quindi la necessità di maggiore rigore nei controlli, nella professionalità dei gestori e nell’informazione riguardante la conservazione e la provenienza degli alimenti in vendita.
Per quanto riguarda invece i cosiddetti “centri massaggi orientali”, che negli ultimi anni hanno visto una proliferazione incontrollata, si è voluto intervenire per colmare il vuoto legislativo presente, assimilandoli alle attività dei tradizionali centri estetici e rendendo quindi la loro apertura subordinata al possesso di requisiti professionali. Tale misura si rende necessaria per garantire ai clienti un grado di professionalità e igiene conforme con gli standard minimi e per contrastare la diffusione di attività di tipo illecito. Si tratta di un problema verso cui le amministrazioni comunali dispongono oggi di scarsi strumenti, complice la mancanza di una normativa definita, e che crea disagi per i residenti, problematiche di ordine pubblico e di decoro e contribuisce al persistere di situazioni degradanti.
Anche per quanto riguarda il commercio ambulante si è voluto intervenire con nuovi strumenti normativi per facilitare il contrasto all’abusivismo e creare le condizioni necessarie ad un regolare svolgimento dell’attività commerciale. Fra questi va evidenziato l’obbligo di non avere sanzioni amministrative pecuniarie inevase nei confronti del comune concedente, per tutti coloro che chiederanno il rilascio o il rinnovo delle licenze. E’ inoltre prevista l’istituzione di un apposito registro regionale del commercio ambulante, a disposizione delle amministrazioni comunali, che consentirà una gestione più attenta sui rinnovi e le concessioni delle licenze.
La presente legge è quindi da ritenersi un esaustivo e completo strumento che l’amministrazione regionale fornisce agli enti locali per far fronte a quelle situazioni che sempre più creano problemi ed imbarazzo ai nostri sindaci ed alle Forze di Polizia.
La Sezione cittadina
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